Il d.lgs. 36/2021 (art. 33) aveva equiparato, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, tutti i lavoratori sportivi agli altri lavoratori esplicitando la piena applicazione del d.lgs. 81/08 definendo il lavoratore sportivo come: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attivita’ sportiva verso un corrispettivo. Tale equiparazione obbligava anche ogni lavoratore sportivo ad essere sottoposto alla visita medica del lavoro da parte del medico competente oltre alla già prescritta visita di medicina dello sport. Con il d.lgs. 120/2023 (29 agosto 2023) si è invece inserito un vincolo di corrispettivo facendo si che i lavoratori sportivi che percepiscono compensi inferiori a 5000 euro sono equiparati ai lavoratori autonomi mentre quelli con compensi superiori ai 5000 sono equiparati ai lavoratori “tradizionali”, pertando i lavoratori sportivi a basso reddito saranno esonerati dagli obblighi formativi e sanitari che diverranno facoltativi ed a carico dei lavoratori stessi. Il d.lgs. 120/2023 ha anche introdotto la possibilità per il medico competente di attingere ai documenti della visita medica sportiva per semplificare l’emissione del giudizio di idoneità.
Sicurezza e associazione sportive – semplificazioni per i lavoratori sportivi con compensi inferiori a 5000 euro
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