HomeLavoro e sicurezzaRecesso in prova e idoneità sanitaria: i confini tracciati dalla Cassazione

Recesso in prova e idoneità sanitaria: i confini tracciati dalla Cassazione

La Cassazione n. 2376/2026 chiarisce i limiti del potere datoriale nel periodo di prova quando entrano in gioco accertamenti sanitari e idoneità alla mansione.

Il rapporto tra recesso nel periodo di prova e accertamenti sanitari rappresenta uno dei terreni più delicati del diritto del lavoro contemporaneo, in cui si intrecciano esigenze organizzative dell’impresa, tutela della salute e garanzie del lavoratore.

Con la sentenza n. 2376 del 4 febbraio 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema, offrendo un chiarimento rilevante sul perimetro del potere datoriale nei casi in cui il recesso sia collegato a esiti di verifiche sanitarie.

Il caso concreto

La vicenda riguarda un lavoratore assunto come autista con contratto a termine e patto di prova. Già nel primo giorno di lavoro, il dipendente veniva sottoposto ad accertamenti sanitari (analisi delle urine) finalizzati alla verifica dell’assenza di sostanze stupefacenti, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

All’esito degli accertamenti, il lavoratore veniva sospeso in via cautelare e successivamente licenziato durante il periodo di prova, a seguito di esiti ritenuti non compatibili con l’idoneità alla mansione. 

Il lavoratore impugnava il recesso, lamentando che l’esperimento del patto di prova non avesse mai avuto inizio, poiché sospeso il primo giorno di lavoro, non era stato mai adibito alle mansioni di cui alla assunzione, e, pertanto, la motivazione della sentenza non teneva conto dell’obbligo datoriale, previsto dall’art. 2096 cod. civ., di consentire la verifica delle capacità professionali del lavoratore sulla base delle mansioni concretamente assegnate per un congruo minimo lasso di tempo. 

Il punto della Cassazione

La Corte ha, anzitutto, chiarito che il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione, diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966. 

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, la Cassazione ha ritenuto che, anche in presenza di un solo giorno lavorativo, la società avesse potuto valutare la convenienza del contratto a fronte dell’accertata inidoneità del lavoratore ad essere adibito alle mansioni di autista stante la positività all’assunzione di stupefacenti, con la conseguenza che nessuna censura potesse essere ipotizzata rispetto all’operato della società.

E qui sta il passaggio chiave della sentenza:
il recesso è legittimo solo se collegato alla reale verifica dell’idoneità del lavoratore alla mansione, anche sotto il profilo psico-fisico. Bisogna essere in grado di dimostrare che quella valutazione è coerente con la funzione del periodo di prova.

Accertamenti sanitari: un terreno ancora più delicato

Nel caso specifico, entra in gioco un ulteriore elemento: la sorveglianza sanitaria.

La sentenza non mette in discussione la legittimità dei controlli. Anzi, ne riconosce l’importanza, soprattutto in mansioni a rischio.

Questa pronuncia, più che rivoluzionare il sistema, ci richiama a una responsabilità. In un mercato del lavoro sempre più veloce, dove le decisioni devono essere prese in tempi rapidi, il rischio più grande è confondere la velocità con la superficialità.

Il periodo di prova, per sua natura, è uno strumento flessibile. Ma la flessibilità non è mai sinonimo di libertà assoluta: è, piuttosto, una responsabilità maggiore.

La sentenza n. 2376/2026 ce lo ricorda con chiarezza: ogni scelta datoriale, anche quella apparentemente più “semplice”, deve essere coerente, motivata e difendibile.

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