HomeLavoro e sicurezzaCaldo e lavoro: dalle ordinanze regionali alla vigilanza dell'Ispettorato

Caldo e lavoro: dalle ordinanze regionali alla vigilanza dell’Ispettorato

Il rischio da stress termico è diventato, nel giro di due estati, un capitolo autonomo della sicurezza sul lavoro, con obblighi documentali, controlli mirati e un contenzioso in crescita. L’estate 2026 è la prima in cui il quadro si presenta completo, e le imprese che la affrontano con le procedure dell’anno scorso rischiano di trovarsi scoperte.

Il riferimento normativo è il decreto ministeriale 95 del 2025, che ha recepito il protocollo quadro sui rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche. Su quella base si è innestata la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5484 del 6 luglio, con le indicazioni operative per la vigilanza estiva. Il messaggio è esplicito: il caldo va affrontato con una pianificazione strutturata, non con misure adottate quando l’ondata è già in corso.

Il secondo pilastro sono le ordinanze regionali, ormai adottate da quasi tutte le Regioni. L’impianto è comune: divieto di lavoro all’aperto in una fascia centrale, tipicamente tra le 12:30 e le 16:00, per i settori più esposti — edilizia, cave, agricoltura, florovivaismo, logistica di piazzale — con esclusione delle attività urgenti e di pubblica utilità. Il punto meno metabolizzato è che il divieto non è permanente né automatico: si attiva nei giorni e nelle aree in cui la mappa giornaliera del progetto Worklimate, di INAIL e CNR, segnala un rischio alto per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. Ne discende un monitoraggio quotidiano, sito per sito, che deve lasciare traccia documentale.

Il punto critico resta la valutazione del rischio da microclima severo caldo nel DVR. Non basta una formula generica: deve essere specifica per mansione e tenere conto di esposizione al sole, sforzo fisico, abbigliamento e dispositivi indossati, aggiornata con dati storici e previsioni stagionali. Negli appalti il coordinatore verifica che il cronoprogramma sia compatibile con turnazioni e pause: un cronoprogramma che ignora le sospensioni prevedibili è un documento che pianifica la violazione.

Le misure sono note e poco costose: anticipo dell’inizio turno, rotazione delle mansioni più gravose, aree ombreggiate e acqua vicino alle postazioni, pause programmate e non lasciate al singolo, formazione dei preposti sui sintomi precoci del colpo di calore, coinvolgimento del medico competente per i lavoratori più fragili. Per le sospensioni dovute alle ondate di calore restano attivabili gli ammortizzatori sociali previsti dal protocollo quadro, strumento che molte imprese ignorano per semplice disinformazione.

Un equivoco va chiarito: l’ordinanza che vieta il lavoro nelle ore centrali non esonera dagli obblighi nelle ore restanti. La tutela copre l’intera giornata, e la giurisprudenza si muove con decisione quando accerta che un danno si è verificato in un contesto privo di valutazione specifica.

Il caldo estremo non è più un’anomalia da gestire in emergenza: è una condizione ricorrente che entra nella programmazione ordinaria dell’attività, come il rumore o la movimentazione dei carichi. Le aziende che hanno costruito una procedura scritta, verificabile e applicata non stanno rispondendo a un’ordinanza: stanno riducendo un rischio destinato a presentarsi con maggiore frequenza e per periodi più lunghi.

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