LIPE, concordato preventivo biennale e definizione agevolata si concentrano tra il 30 settembre e il 2 novembre. Che cosa valutare, con quali numeri
Le prossime sei settimane concentrano tre decisioni che incidono direttamente sulla liquidità aziendale. Vale la pena affrontarle in ordine, perché una condiziona l’altra.
La prima è il 30 settembre, termine ordinario per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026. È un adempimento dichiarativo che riepiloga le liquidazioni del trimestre e che si aggiunge, senza sostituirlo, al versamento dell’imposta. È anche, per molte imprese, il primo momento dell’anno in cui si guarda con onestà alla posizione IVA complessiva.
La seconda è l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. Il termine, inizialmente diverso, è stato differito al 31 ottobre 2026 dall’articolo 7-bis introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 38 del 2026; poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo, il termine operativo arriva a lunedì 2 novembre. Lo strumento riguarda i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale: si concorda in anticipo con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile dei due anni, ottenendo in cambio certezza sul carico e un pacchetto di tutele.
Rispetto alla prima edizione, la disciplina è stata corretta in senso favorevole al contribuente. Sono stati introdotti tetti massimi all’incremento della proposta: il reddito concordato non può eccedere del 30 per cento quello del periodo precedente per chi ha un punteggio ISA compreso tra 6 e 8, e del 35 per cento per chi si colloca tra 1 e 6. Sono previste riduzioni automatiche della proposta, nella misura del 10, 20 o 30 per cento, in caso di sospensione dell’attività dovuta a eventi straordinari, e sono state definite le circostanze eccezionali che fanno cessare gli effetti dell’accordo. Restano esclusi i contribuenti in regime forfettario.
La valutazione è una sola, e non ammette approssimazioni: conviene se ci si attende un reddito in crescita nel biennio, perché l’eccedenza non concorre alla base concordata; conviene molto meno se si prevede una contrazione, perché le imposte resterebbero ancorate alla cifra pattuita. Va fatta con i numeri del preconsuntivo sul tavolo, non a sensazione, e va fatta adesso: chi la rinvia a ottobre inoltrato non la farà affatto.
La terza scadenza è la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 2026; la prima rata è dovuta entro il 31 gennaio 2027 ed è stata introdotta una tolleranza di cinque giorni per il pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata del piano. L’ambito è stato ampliato ai tributi locali — IMU, TARI, sanzioni amministrative — ma con un passaggio che molti contribuenti ignorano: l’applicazione sul territorio dipende da una deliberazione dell’ente. Per le sanzioni amministrative, inoltre, la definizione opera sugli interessi e sugli oneri accessori, mentre la sanzione principale resta interamente dovuta.
Tre scadenze, un solo consiglio operativo: vanno istruite insieme. Un’adesione al concordato decisa senza sapere quanto pesa la rateizzazione dei carichi pregressi, o senza aver chiuso la posizione IVA, è una decisione presa a metà.
Presidente Federdat Luigi d’Oriano


