HomeDiritto Del LavoroIl potere di disposizione dell’Ispettorato si allarga: la lezione della sentenza 4969

Il potere di disposizione dell’Ispettorato si allarga: la lezione della sentenza 4969

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità di un verbale che impone la contrattazione di un’indennità non prevista dal CCNL applicato. E il DVR diventa la chiave di volta

Con la sentenza n. 4969, depositata il 22 giugno 2026, la terza sezione del Consiglio di Stato ha riformato una decisione del TAR del Veneto e confermato la legittimità di un provvedimento di disposizione adottato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Verona. È una pronuncia che merita di essere letta per intero da chiunque gestisca personale, perché sposta un confine che molti datori di lavoro ritenevano stabile.

Il caso. Un’impresa del settore del commercio, operante nella distribuzione di prodotti surgelati, applicava ai propri dipendenti il CCNL Commercio sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel corso di un accesso ispettivo è emerso che alcuni lavoratori addetti al reparto surgelati operavano in modo continuativo in celle frigorifere ad atmosfera controllata, con temperature di esercizio comprese tra i venti e i ventiquattro gradi sotto zero. La condizione era classificata a rischio alto nella valutazione dei rischi della stessa azienda.

L’Ispettorato ha emesso un verbale di disposizione ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando all’impresa tre mesi di tempo per definire, con un accordo aziendale, un’indennità per lavoro disagiato in favore di quei lavoratori, in assenza di una voce corrispondente nel contratto collettivo applicato.

Il punto giuridicamente delicato è evidente. Può un organo di vigilanza incidere su una materia — la retribuzione — che appartiene all’autonomia collettiva? Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente, ma con una precisazione che ne definisce i limiti: l’Ispettorato non ha messo in discussione l’applicazione del CCNL Commercio, né ha preteso l’applicazione del contratto del settore alimentare, cosa che non avrebbe potuto fare. Ha utilizzato quest’ultimo unicamente come parametro di riferimento, lasciando all’azienda il compito e il tempo di definire la misura in sede di accordo aziendale.

Conviene ricordare il meccanismo dell’articolo 14, perché è più severo di quanto si creda. Il personale ispettivo può adottare un provvedimento di disposizione immediatamente esecutivo in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Contro la disposizione è ammesso ricorso entro quindici giorni al direttore dell’Ispettorato territoriale, che decide nei quindici giorni successivi; decorso inutilmente il termine, il ricorso si intende respinto. Soprattutto, il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento. La mancata ottemperanza comporta una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro e non trova applicazione la diffida prevista dall’articolo 13, comma 2.

La conseguenza pratica è quella che consigliamo di portare in azienda già questa settimana. Il documento di valutazione dei rischi non è più soltanto un adempimento in materia di sicurezza: è una dichiarazione che l’impresa rende su sé stessa e che può essere utilizzata come presupposto di un obbligo di natura economica. Se il DVR qualifica una mansione come esposta a rischio alto e il trattamento riconosciuto a chi la svolge non riflette in alcun modo quella qualificazione, tra i due documenti si apre una contraddizione che oggi è contestabile.

Non si tratta di scrivere valutazioni dei rischi più indulgenti — sarebbe un errore grave, oltre che pericoloso. Si tratta di verificare la coerenza tra come l’impresa descrive le proprie lavorazioni e come le retribuisce, e di intervenire con la contrattazione di secondo livello dove quella coerenza manca. Per molte aziende della logistica del freddo, della trasformazione alimentare e della distribuzione la verifica è urgente.

Consulente del lavoro Riccardo Trimarco

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